Art. 1:
I Rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Studio sono due, uno per il triennio e uno per il IV-V anno.
Art. 2:
I Rappresentanti, il cui incarico è annuale, sono eletti entro il mese di ottobre o, in via straordinaria, entro la fine del mese di novembre, in due riunioni distinte, convocate dal Direttore nell’orario scolastico.
Art. 3:
Per la validità di ogni riunione si richiede la presenza della maggioranza dei convocati, cioè gli studenti dello STI, (la metà più uno); la votazione è a scrutinio segreto e permette l’espressione di una sola preferenza per uno studente iscritto. Risulta eletto colui che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti. Dopo due votazioni inefficaci, si procede al ballottaggio tra i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, o, se sono più di due, tra i primi due più anziani di età; in questo caso risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti e in caso di parità si ritenga eletto il più anziano di età.
Art. 4:
L’Assemblea Generale degli studenti è convocata, ordinariamente, due volte l’anno, una prima di Natale ed una prima di Pasqua: durante tali assemblee i Rappresentanti degli studenti faranno una relazione su quanto emerso nei vari Consigli di Studio. L’Assemblea Generale degli studenti può essere convocata, in via straordinaria, dal Direttore, o da un terzo degli studenti che avranno sottoscritto una richiesta motivata. Le Assemblee Generali si terranno durante l’orario scolastico per non più di due ore.