Statuto

TITOLO I: NATURA E FINE

Art.1

Lo Studio Teologico Interdiocesano (STI), costituito con decreto dei Vescovi e Arcivescovi fondatori del 20 luglio 1989, è condotto attualmente dalle diocesi di Pisa, Lucca, Livorno, Massa-Carrara-Pontremoli, Pescia, Volterra ed è aperto all’accoglienza di altre diocesi limitrofe.

Ai sensi e per gli effetti della Conventio ad affiliandum e delle Normae servandae ad affiliationem theologicam exsequendamsottoscritte dalla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (FTIC) e dallo STI in data 29 giugno 1999 e convalidate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica con decreto del 6 ottobre 1999, regolarmente rinnovato, lo Studio Teologico Interdiocesano è affiliato alla suddetta Facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti.

Il presente Statuto rinnova la affiliazione alla FTIC secondo la “Istruzione sull’affiliazione degli Istituti di studi superiori” (IAISS) dell’8 dicembre 2020.  Lo STI riconosce e fa proprie le disposizioni della FTIC.

Lo STI ha sede a Pisa, via s. Zeno 2, nel complesso di Santa Caterina.

Art.2

Lo STI, in accordo con i criteri indicati dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione (DCE) e dalla Conferenza Episcopale Italiana e in spirito di servizio alla Chiesa, si prefigge di offrire ai candidati al presbiterato una efficace e adeguata preparazione teologico-pastorale e a religiosi e laici motivati un vero approfondimento teologico,con la costituzione di un corpo docente qualificato e preparato nella ricerca scientifica e nell’insegnamento, in un ambiente accademico adeguato ed in un contesto educativo stimolante.

Art.3

Lo STI raggiunge i suoi fini:

• con l’insegnamento e la ricerca scientifica, svolti nella legittima libertà e nell’adesione alla Parola di Dio, interpretata autorevolmente dal Magistero della Chiesa;

• con la partecipazione attiva dei Docenti e degli studenti alla vita dello Studio;

• con eventuali iniziative di ricerca, convegni e pubblicazioni.

TITOLO II: GOVERNO

Art. 4.

Lo STI è governato da autorità comuni con la FTIC e da autorità proprie del medesimo Istituto. Le autorità comuni sono il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà. Le autorità proprie sono il Consiglio dei Vescovi, il Vescovo Moderatore, il Direttore, il Vice Direttore, il Consiglio di Studio, il Professore Delegato della FTIC.

Art. 5. Il Gran Cancelliere della FTIC

Al Gran Cancelliere della FTIC spetta:

1. presentare al Dicastero per la Cultura e l’Educazione il piano di studi e il testo dello Statuto dello STI per la debita approvazione;

2. informare il Dicastero per la Cultura e l’Educazione circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dello STI.

Art. 6. Il Preside della FTIC

Al Preside della FTIC compete:

1. convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti lo STI;

2. regolare le questioni comuni;

3. presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l’attività dello STI, preparata dal Direttore, per l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà al Dicastero per l’Educazione Cattolica;

4. firmare i diplomi dei gradi accademici dello STI.

Art. 7. Il Consiglio della FTIC

Al Consiglio della FTIC spetta:

1. esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell’ISSR;

2. esprimere il proprio parere circa l’idoneità dei docenti dello STI in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;

3. esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull’andamento dell’ISSR;

4. verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dello STI, in particolare della biblioteca;

5. approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dello STI preparata dal Direttore.

Art. 8 Il Consiglio dei Vescovi

Il Consiglio dei Vescovi si riunisce almeno due volte l’anno e ad esso compete:

1. l’alta direzione dello STI e, in particolare, la scelta degli indirizzi fondamentali del medesimo;

2. la scelta, al suo interno, di un Vescovo con la funzione di Moderatore che resta in carica tre anni e può essere riconfermato;

3. la nomina del Direttore, sulla base della terna presentata dal Consiglio di Studio;

4. il conferimento degli incarichi di docenza;

5. la nomina dell’Economo;

6. l’approvazione degli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 9 Il Vescovo Moderatore

Il Vescovo Moderatore rappresenta il Consiglio dei Vescovi, lo convoca e lo presiede, tiene i rapporti tra questo e gli altri organi di governo dello Studio, con l’Episcopato Italiano ed i competenti Dicasteri della Santa Sede. A lui compete redigere, insieme al Consiglio di Studio, la relazione quadriennale da presentare alla FTIC e rappresentare il Gran Cancelliere per la missione canonica dei docenti.

Art. 10 Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio dei Vescovi tra tre Docenti stabili proposti dal Consiglio di Studio. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato, ma non può esercitare il suo ufficio per più di due mandati consecutivi. Il ruolo è incompatibile con il servizio di rettore del seminario interdiocesano di Pisa

Al Direttore spetta:

1. coordinare e dirigere la vita dello STI;

2. tenere i rapporti con i Vescovi, i Rettori dei Seminari e con gli altri Responsabili delle Comunità religiose che hanno alunni allo STI, nonché con la FTIC, secondo le disposizioni vigenti;

3. proporre al Consiglio dei Vescovi la nomina del Vice Direttore;

4. nominare il Segretario;

5. convocare e presiedere il Consiglio di Studio ed il Collegio dei Docenti;

6. costituire, all’occorrenza, commissioni per questioni particolari;

7. verificare i titoli per l’ammissione allo STI degli studenti che ne fanno richiesta;

8.  approvare i piani di studio particolari;

9. approvare gli atti di ordinaria amministrazione;

10. redigere la relazione annuale da presentare alla FTIC, previa approvazione del Consiglio di Studio.

11. presiedere le commissioni di esami di baccalaureato.

Art. 11 Il Vice Direttore

Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nella gestione dello Studio e lo sostituisce quando risulti necessario e su richiesta del Direttore stesso.

Art. 12 Il Consiglio di Studio

Il Consiglio di Studio è l’organo di promozione, coordinamento e controllo dell’attività didattica e scientifica dello Studio ed è composto da:

• il Direttore;

• il Vice Direttore;

• il Rettore del Seminario interdiocesano;

cinque Docenti del corso istituzionale; due studenti, uno per ciclo di studi (biennio /triennio);

• il Professore delegato della Facoltà.

Alle riunioni del Consiglio di Studio partecipa il Segretario in qualità di attuario, senza diritto di voto. Il Consiglio di Studio si riunisce almeno 4 volte l’anno; perché la riunione sia valida è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri. I rappresentanti dei Docenti nel Consiglio di Studio vengono eletti dal Collegio Docenti tra gli stabili e gli incaricati, restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Su indicazione del Direttore possono essere invitati, senza diritto di voto, quanti possono essere utili al Consiglio stesso per l’adempimento dei propri compiti. Il Consiglio di Studio decide con la maggioranza assoluta (metà + 1) dei presenti. In caso di parità prevale la decisione cui ha aderito il Direttore.

Al Consiglio di Studio spetta:

1. curare l’approvazione del piano di studi generale, approvare i programmi dei corsi e dei Seminari proposti dai Docenti, predisporre il calendario scolastico, promuovere e approvare i convegni di studio;

2. designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre Docenti da proporre, tramite il Moderatore, al Consiglio dei Vescovi per la nomina del Direttore;

3. presentare al Moderatore ed al Consiglio dei Vescovi una relazione informativa in vista della nomina dei Docenti, tenendo presenti i criteri indicati dall’art. n. 12; stabilire criteri e metodi della gestione economica;

4. approvare il bilancio preventivo e consuntivo, presentato dall’Economo;

5. approvare il Regolamento e le sue modifiche; esaminare le richieste ed i ricorsi di Docenti e studenti;

6. approvare la relazione annuale del Direttore da presentare alla Facoltà;

7. collaborare con il Moderatore a redigere la relazione quadriennale da presentare alla FTIC.

Art. 13 Il Professore Delegato della FTIC

Compete al Professore Delegato della FTIC affiliante:

1. valutare l’idoneità dei Docenti;

2. prendere visione della autodichiarazione dei singoli docenti;

3. prendere visione dei programmi e della bibliografia dei corsi annuali con il relativo numero di ore; esprimere un motivato giudizio di ammissibilità delle dissertazioni scritte di Baccalaureato e presenziare ordinariamente all’esame finale;

4. trasmettere al Consiglio di Facoltà la relazione annuale, redatta dal Direttore e approvata dal Consiglio di Studio, e la relazione quadriennale del Moderatore.

5. Il Professore Delegato partecipa di diritto alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di Studio.

TITOLO III: DOCENTI

Art. 14

I Docenti sono nominati dai Vescovi, su proposta del Consiglio di Studio e con il consenso della FTIC, tenendo presente: titoli o comprovata competenza scientifica nella disciplina; capacità didattica; impegni accademici e di ricerca, disponibilità di tempo.

Per la nomina è richiesto il consenso del Preside della FTIC, sentito il professore Delegato e presa visione della documentazione.

All’inizio di ogni anno accademico ciascun docente è tenuto a presentare l’autodichiarazione scritta, precisando i propri impegni accademici e di ricerca scientifica, la propria disponibilità di tempo e gli impegni extraaccademici e si impegna a mantenerla aggiornata, comunicando ogni cambiamento alla segreteria.

Art. 15

I Docenti si distinguono in: stabili, incaricati, invitati.

• I Docenti stabili sono titolari di cattedra della materia che insegnano; secondo quanto indicato dalla IAISS all’art 6 §3 devono essere in possesso del congruo titolo canonico e liberi da impegni incompatibili e si dedicano attivamente alla vita dello STI, con un consistente numero di ore settimanali, non inferiore a sei crediti, seguendo gli studenti nell’iter degli studi e nella ricerca, rendendosi disponibili per incarichi vari;

• I Docenti incaricati sono coloro che vengono nominati per un triennio ad impartire insegnamenti; in possesso del congruo titolo canonico (cfr. IAISS, art 6 §3) possono essere eletti nel Consiglio di Studio;

• I Docenti invitati sono Docenti esterni che in possesso del congruo titolo canonico o equipollente, o come esperti di chiara fama, vengono chiamati a tenere corsi o seminari nello Studio.

• Un Docente potrà essere nominato stabile, dopo aver insegnato come incaricato, per almeno tre anni. Per diventare incaricato, un Docente dovrà avere insegnato almeno due anni come invitato, tenendo seminari o corsi.

• Un Docente stabile non può esserlo contemporaneamente in altre Istituzioni ecclesiastiche e civili (cf. VG, Norme, Art. 23 §2) e, per poter assolvere al suo ufficio, deve essere libero da altri incarichi incompatibili con il suo compito di ricerca e d’insegnamento.

Art. 16 Idoneità dei docenti; provvedimenti disciplinari

Il Consiglio dei Vescovi può privare della missione canonica o dell’autorizzazione ad insegnare allo STI un Docente che risulti non idoneo all’insegnamento, dopo aver esaminato il caso con il Direttore e il Docente stesso, al quale, tuttavia, dovrà essere assicurato il diritto alla difesa.

I docenti devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una istituzione accademica ecclesiastica. Quando viene meno uno di questi requisiti, i docenti devono essere rimossi dal loro incarico, osservando il procedimento previsto (cf. CIC, cann. 810 §1; 818) (cf. VG, Art. 26 §1);

eventuali questioni, specialmente per problemi concernenti la dottrina, la morale, il plagio di opere altrui e la disciplina, inizialmente sono regolati in modo personale dal Direttore, che può provvedere, se il caso lo richiede, con un’ammonizione del docente, se ciò sia sufficiente rispetto al caso contestato;

se il provvedimento del Direttore non è idoneo alla soluzione del caso o si è rivelato inefficace, la questione sarà trattata da una commissione ad hoc da lui nominata e presieduta, con la partecipazione del segretario avente funzioni di attuario senza diritto di voto, per istruire la pratica e valutare collegialmente se archiviarla o trasmetterla con il votum del Direttore al Moderatore;

il Moderatore, insieme a quattro docenti dello STI o di altra Facoltà ecclesiastica, esamini l’istruttoria e con voto collegiale decreti a norma del diritto canonico un eventuale provvedimento disciplinare di sospensione, rimozione, privazione, oppure l’archiviazione del caso addebitato. L’istruttoria e il decreto devono essere trasmessi al DCE;

tuttavia, nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Moderatore sospenda ad tempus il docente fino a che non sia concluso il procedimento ordinario (cf. VG, Norme, Art. 24, §3);

al docente deve essere sempre assicurato di poter esercitare il suo diritto di difesa, di conoscere la causa e le prove, nonché di esporre e difendere le proprie ragioni. Il docente ha il diritto di interporre ricorso alla Santa Sede (cf. CIC, cann. 1732-1739; CIC, can. 1445 §2; cf. VG, Norme, Art. 24 §2).

Art. 17

Un Docente stabile decade dall’ufficio, divenendo emerito, allo scadere dell’anno scolastico durante il quale compie 70 anni, ma può ancora essere invitato a tenere corsi o seminari fino al compimento del 75° anno di età

Art. 18

I Docenti possono ottenere dal Consiglio dei Vescovi un periodo di aspettativa per la durata massima di tre anni, trascorsi i quali, se non avranno ripreso l’insegnamento, decadono dall’ufficio. Durante il periodo di aspettativa le loro prerogative sono sospese.

Art. 19 Il Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli Insegnanti stabili e incaricati dello STI. Il Collegio si riunisce almeno una volta l’anno al fine di favorire la collaborazione, lo scambio d’esperienze, l’intesa tra i Docenti delle stesse materie e la crescita globale dello studio nell’insegnamento e nella ricerca scientifica.

Art. 20

Il Collegio dei Docenti elegge a maggioranza assoluta, metà più uno dei presenti aventi diritto al voto, i suoi rappresentanti al Consiglio di Studio. Alle riunioni del Collegio dei Docenti partecipa anche il Segretario dell’Istituto in qualità di Attuario, ma senza diritto di voto.

TITOLO IV: GLI STUDENTI

Art. 21

Sono alunni dello STI i candidati al presbiterato,provenienti dal Seminario interdiocesano di Pisa, e i religiosi e i laici adeguatamente formati e motivati, presentati dai rispettivi superiori o dall’autorità ecclesiastica competente.

Art. 22

Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari ed uditori.

• Sono studenti ordinari del corso istituzionale gli alunni del Seminario Interdiocesano e gli altri di cui all’art. 18 che, avendo come titolo di studio un diploma valido per l’accesso all’Università, intendono seguire l’intero curriculum che prevede il Baccalaureato.

• Sono studenti straordinari coloro che, non adempiendo ad una delle predette caratteristiche ottengono tuttavia l’autorizzazione a frequentare lo STI, nelle forme e nei modi stabiliti dal Direttore, senza poter conseguire il baccalaureato.

• Sono studenti uditori coloro che hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare uno o più corsi, senza necessariamente sostenerne gli esami.

Art. 23

Coloro che, avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell’anno accademico successivo, sono considerati studenti “fuori corso”.

Art. 24

Per gli studenti che chiedono di iscriversi allo STI dopo aver iniziato altrove gli studi, il Direttore stabilirà le condizioni di iscrizione, i corsi da frequentare e gli esami da sostenere.

Art. 25

Gli studenti si riuniscono annualmente in assemblea per eleggere i propri rappresentanti (uno per ciclo) e per discutere problemi inerenti alla vita dello Studio, secondo le norme previste dal regolamento.

Art. 26

Provvedimenti disciplinari e tutela dei diritti

– Se per cause gravi uno studente dovesse essere sospeso, privato di qualche diritto o essere espulso dallo STI, la questione sia affrontata con carità e prudenza dalla competente autorità, in modo che siano convenientemente tutelati sia i diritti dello STI che quelli dello studente (cf. VG, Art. 35; VG, Norme, Art. 29). Lo STI provvede a questi adempimenti adottando il “Codice di Comportamento Accademico” della FTIC, congrua congruis referendo, disponibile presso la segreteria e il sito web della FTIC e dello STI;

– L’autorità competente di cui alla lettera a) è, in via gerarchica, la Commissione Disciplinare, ad hoc nominata dal Direttore e da lui presieduta, e il Moderatore in caso di interposto appello.

– La tipologia di infrazioni e le sanzioni sono contemplate nel “Codice di Comportamento Accademico”.

TITOLO V: L’ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 27

L’ordinamento degli studi dello STI, raccogliendo le indicazioni della costituzione apostolica VG, è costituito da un quinquennio, in cui viene offerto un prospetto organico delle discipline filosofiche e teologiche. Nel primo biennio è accentuata la dimensione metodologico-propedeutica con una prevalenza della Filosofia, della Storia ed un affacciarsi progressivo della Teologia, secondo le norme applicative di VG. Nei tre anni successivi, che ruotano intorno alla Teologia Sistematica e alla Sacra Scrittura, viene maggiormente curata la preparazione teologica degli studenti, tenendo conto della prospettiva pastorale delle varie discipline. Per chi si affaccia agli studi teologici senza una adeguata preparazione umanistica ed ecclesiale sono offerti alcuni corsi introduttori extracurriculari. Per una adeguata preparazione dei candidati al presbiterato viene offerto quanto previsto all’art. 25, per le materie specifiche previste per chi ha intenzione di insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Art. 28

Il percorso di studi istituzionali è costituito da un quinquennio in cui viene offerto un prospetto organico delle discipline filosofiche e teologiche, in ordine al conseguimento del Baccalaureato, conferito dalla FTIC affiliante.

È previsto uno svolgimento ciclico dei corsi del primo biennio e del successivo triennio se il numero degli alunni lo richiede.

Lo STI può attivare corsi specifici di approfondimento di scienze umane e pastorali per gli studenti del Seminario Interdiocesano e per l’insegnamento di religione cattolica.

Sono previste tre sessioni d’esami: invernale, estiva, autunnale.

Per motivi particolari il Direttore può autorizzare appelli straordinari.

Art. 29

Per il corso istituzionale, l’insegnamento viene ripartito in:

Corsi con esame finale,che hanno come obiettivo essenziale quello di offrire una formazione filosofica di base e presentare una visione organica e completa della Rivelazione dal punto di vista biblico, teologico e pastorale.

Corsi con elaborato finale, che hanno lo scopo di approfondire o ampliare temi o problemi più specifici delle varie discipline.

Seminari di ricerca nei quali lo studente elabora temi particolari delle varie discipline e apprende il metodo della ricerca scientifica.

Art. 30

Gli studenti ordinari che hanno superato positivamente tutte le prove previste dal Piano di Studi, per conseguire il Baccalaureato, devono sostenere un esame orale finale ed un elaborato scritto, secondo le indicazioni della FTIC.

Art. 31

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno i due terzi delle ore previste e sono ammessi agli esami solo gli studenti in regola con i pagamenti delle tasse scolastiche.

TITOLO VI: PERSONALE AUSILIARIO

Art. 32

Nel governo e nella gestione economica dello STI le autorità sono coadiuvate dal Segretario e dall’Economo.

Art. 33

Il Segretario è nominato dal Direttore. A lui spetta:

1. eseguire le decisioni del Direttore e del Consiglio di Studio;

2. ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda la domanda di iscrizione allo Studio e di ammissione agli esami;

3. conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la propria firma;

4. curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli studenti, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;

5. compilare l’annuario dello Studio, il calendario, l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;

6. coadiuva il Direttore per le sostituzioni dei Docenti, facendo il possibile per attivare tutte le ore di lezione previste;

7. provvedere mensilmente al computo dei compensi dei Docenti;

8. fungere da Segretario del Consiglio di Studio e del Collegio dei Docenti, senza diritto di voto.

Art. 34

L’Economo viene nominato dal Consiglio dei Vescovi. A lui spetta:

1. curare, sotto l’autorità del Direttore, la gestione ordinaria dello STI;

2. eseguire le delibere del Consiglio di Studio per la parte di sua competenza;

3. provvedere alla richiesta dei contributi ai Seminari e alle Curie;

4. presentare, alla fine di ogni anno scolastico, al Consiglio di Studio il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 35

Possono coincidere nella stessa persona i ruoli di segretario ed economo. L’economo deve essere chiaramente distinto dall’amministrazione del seminario interdiocesano.

TITOLO VII: GESTIONE ECONOMICA

Art. 36

Le spese globali di gestione ordinaria vengono annualmente divise tra le diocesi che costituiscono lo STI, in proporzione al numero degli abitanti della diocesi e al numero degli alunni che frequentano il corso istituzionale, o con gli alunni stessi se esterni al Seminario, salvo altri criteri stabiliti dal Consiglio dei Vescovi.

TITOLO VIII: LA BIBLIOTECA

Art. 37

Lo STI ha a disposizione le biblioteche delle diocesi che vi aderiscono ed in modo particolare la biblioteca Cateriniana, che ha sede nello stesso stabile.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Eventuali modifiche al presente statuto sono decise dal Consiglio dei Vescovi, sentito il parere del Consiglio di Studio, con il consenso della FTIC, e presentate al DCE per la debita approvazione.

Art. 39

Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto, si seguono le norme del Diritto Canonico universale e particolare.

Art. 40

Il cambiamento dei soggetti aderenti allo STI non comporta modifiche allo Statuto.

Art. 41

Il presente Statuto con il consenso della FTIC, entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte del Consiglio dei Vescovi e del DCE.

Pisa, 25 marzo 2021 Solennità dell’Annunciazione